Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI ASSOCIATIVI E DURATA

Art. 1 – Denominazione e sede

  1. Il giorno 21 novembre del 1980, in Ispra (Varese) si è costituita l’associazione denominata “CIRCOLO DELLA VELA ISPRA Associazione Sportiva Dilettantistica” (per brevità anche C.V.I. A.S.D.), con sede sociale in Ispra, Lungolago Amerigo Vespucci, n. 121(d’ora in avanti anche soltanto l’Associazione).

Art. 2 – Scopi associativi

  1. L’Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha i seguenti scopi:
    a) Promuovere, diffondere ed esercitare lo sport velico in forma popolare, inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività velica sia essa di tipo agonistico, didattico o ricreativo, purché idonea a favorire la conoscenza e la pratica di tale disciplina sportiva;
    b) promuovere ed organizzare attività e manifestazioni sportive dilettantistiche;
    c) favorire la partecipazione dei soci a riunioni e manifestazioni veliche.
  2. L’Associazione è autonoma, apartitica, apolitica, indipendente, ed opera unicamente in base alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo in carica.
  3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l’attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport acquatici. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ludico – ricreativa in favore dei propri associati.
  4. L’Associazione è fondata sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati ed è caratterizzata dall’elettività delle cariche associative.
  5. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, ai regolamenti ed alle normative della Federazione Italiana Vela a cui è affiliata, nonché alle norme e direttive del CONI.In particolare costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali, relative all’organizzazione ed alla gestione delle società ed associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell’attività velica. L’Associazione si impegna,sin d’ora, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero legittimamente adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero legittimamente assumere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l’attività sportiva.
  6. L’Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri associati, atleti e tecnici nelle assemblee della Federazione Italiana Vela.

Art. 3 – Assenza di lucro

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 4 – Durata dell’associazione

  1. L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’Assemblea straordinaria, adottata secondo le modalità previste dall’art. 31 del presente Statuto.

Art. 5 – Anno sociale

  1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° dicembre e terminano il 30 novembre di ciascun anno.

TITOLO II

GLI ASSOCIATI

Art. 6 – Categorie di associati

  1. L’Associazione si compone delle seguenti categorie di associati:

– associati fondatori;

– associati ordinari;

– associati ordinari proprietari d’imbarcazione a vela tipo deriva;

– associati juniores;

– associati juniores proprietari d’imbarcazione a vela tipo deriva;

– associati onorari;

– associati sostenitori.

  1. Sono associati fondatori gli associati che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione e l’hanno sottoscritto.
  2. Sono associati ordinari tutti gli associati, di età superiore ai diciotto anni,in regola con il versamento della quota associativa annuale, stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
  3. Sono associati ordinari proprietari d’imbarcazione a vela tipo deriva gliassociati che, oltre a ad essere in regola con il versamento della quota associativa annuale, stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sono proprietari di un imbarcazione a vela tipo deriva.
  4. Sono associati juniores gli associatidi età inferiore ai diciotto anni,in regola con il versamento della quota associativa annuale, stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
  5. Sono associati juniores proprietari d’imbarcazione a vela tipo deriva gli associati di età inferiore ai diciotto anni che, oltre ad essere in regola con il versamento della quota associativa annuale, stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sono proprietari di un imbarcazione a vela tipo deriva.
  6. Sono associati sostenitori gli associati che, oltre ad essere in regola con il versamento dellaquota associativa,spontaneamente verseranno ulteriori somme volte a sostenere le attività associative.
  7. Sono associati onorari coloro che, per unanime consenso, siano ritenuti meritevoli di tale distinzione, in quanto abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell’Associazione, sia attraverso il conseguimento di particolari risultati sportivi in ambito velico, sia attraverso la loro pluriennale opera in favore del sodalizio sportivo. Trattandosi di un riconoscimento meramente onorifico, essi sono comunque tenuti al versamento della quota associativa, godono dei medesimi diritti di cui sono titolari gli altri soci e sono assoggettati agli obblighi previsti dal presente statuto.
  8. E’ facoltà del Consiglio Direttivo conferire la qualifica di Presidente Onorario agli associati che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione. Coloro ai quali è riconosciuta tale onorificenza sono comunque tenuti al versamento della quota associativa, godono dei medesimi diritti di cui sono titolari gli altri associati e sono assoggettati agli obblighi previsti dal presente statuto.
  9. La distinzione di denominazione è posta per fini interni all’Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo, tutti gli associati hanno infatti eguali diritti.
  10. Il numero degli associati è illimitato.

Art. 7 – Domanda di ammissione

  1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di associati, le persone fisiche che annualmente ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica, lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, nonché della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi.
  2. Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale sia operativo, al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fatte salve le conseguenze derivanti dall’irrogazione di provvedimenti disciplinari.
  3. Tutti coloro i quali intendano far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda, su apposito modulo, che dovrà essere trasmessa al Consiglio Direttivo, anche attraverso modalità telematiche.
  4. L’acquisto della qualità di associato è subordinato all’accoglimento della predetta domanda da parte del Consiglio Direttivo, il quale nel caso di rigetto della stessa deve fornire adeguata motivazione alla propria decisione.
  5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dal genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero dal tutore. Il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, e che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  6. L’ammissione di ciascun associato è subordinata all’accettazione incondizionata, da parte dello stesso, del presente Statuto, dei regolamenti dell’Associazione emanati dal Consiglio Direttivo, delle normative della Federazione Italiana Vela, nonché delle norme e direttive del CONI.

Art. 8 – Quote associative

  1. L’ammontare delle quote associative viene annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea ordinaria.
  2. La quota associativa è personale, non potrà essere trasferita a terzi e nonpotrà essere né rimborsata né rivalutata.
  3. Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della domanda annuale di ammissione o al massimo entro un mese dalla sua presentazione.

 Art. 9 – Diritti e doveri degli associati

  1. Tutti gli associati godono, dal momento della loro ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali. Gli associati maggiorenni godono anche del diritto di voto, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tali diritti saranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne alla prima assemblea utile, svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
  2. All’associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione.
  3. Tutti gli associati hanno diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni organizzate dall’Associazione.
  4. Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e degli eventuali contributi deliberati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea dei soci.
  5. Tutti gli associati hanno l’obbligo di rispettare, oltre alle norme del presente Statuto e le norme della Federazione Italiana Vela, i regolamenti e le direttive emanati dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Decadenza dalla qualità di associato

  1. Gli associati cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
    a) recesso volontario;
    b) mancata presentazione, entro cinque mesi dal termine dell’anno sociale, della domanda annuale di ammissione;
    c) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
    d) radiazione, secondo quanto previsto dall’art. 11.
    e) scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 31 del presente statuto.
  2. L’associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 11 – Illeciti e provvedimenti disciplinari

  1. I provvedimenti disciplinari che possono essere irrogati a carico dell’associato, che con la sua condotta ostacoli il buon andamento del sodalizio sportivo, ovvero commetta, entro o fuori l’Associazione, gli illeciti previsti dal titolo V, e successive modifiche, del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Vela, sono :

– il richiamo individuale;

– la sospensione da un minimo di un mese al massimo di un anno;

– la radiazione.

  1. Detti provvedimenti, adottati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, devono essere adeguatamente motivati e comunicati all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso posta elettronica certificata.
  2. Avverso tali provvedimenti l’interessato potrà proporre opposizione mediante ricorso scritto.Detto ricorso dovrà essere trasmesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso posta elettronica certificata, al Consiglio Direttivo, entro il termine di venti giorni dalla data di comunicazione del provvedimento disciplinare. Il Consiglio Direttivo una volta ricevuto il ricorso dovrà convocare, entro il termine di quindici giorni, l’Assemblea straordinaria, la quale, sentite le motivazioni del Consiglio Direttivo e le ragioni del ricorrente, deciderà a maggioranza, mediante votazione a scrutinio segreto, confermando od annullando la decisione del Consiglio Direttivo.

TITOLO III

ORGANI DIRETTIVI, ESECUTIVI E DI CONTROLLO

Art. 12 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

1) l’Assemblea generale degli associati;

2) il Presidente;

3) il Consiglio Direttivo

4) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 13 – L’Assemblea

  1. L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  2. Le Assemblee, ordinarie o straordinarie, dovranno essere convocate presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
  3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, da altro membro del Consiglio Direttivo.
  4. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
  5. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
  6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, attraverso le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 – Diritti di partecipazione

  1. Potranno prendere parte alle Assemblee, ordinarie e straordinarie, i soli associati in regola con il versamento della quota annua.
  2. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
  3. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, soltanto un altro associato.

Art. 15 – L’Assemblea ordinaria

  1. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno dieci giorni prima dell’adunanza, mediante affissione di avviso sul sito internet dell’associazione e tramite contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria od elettronica. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  2. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per la presentazione del bilancio preventivo.
  3. Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare:

– sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione;

– sull’approvazione dei regolamenti sociali;

– sull’approvazione delle quote sociali, proposte dal Consiglio Direttivo;

– sulla nomina, ogni due anni, dei membri del Collegio dei revisori dei conti;

– su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell’associazione, che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria

Art. 16 – L’Assemblea straordinaria

  1. L’Assemblea straordinaria potrà essere convocata dal Consiglio Direttivo, oppure dalla metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno.
  2. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata, almeno 15 giorni prima dell’adunanza, mediante affissione di avviso sul sito internet dell’associazione e tramite contestuale comunicazione agli associati, a mezzo posta ordinaria od elettronica. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  3. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

– modificazione dello statuto dell’associazione;

– scioglimento dell’associazione;

– in tutti i casi in cui è espressamente previsto dal presente statuto.

Art. 17 – Validità assembleare

  1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  2. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, sia l’Assemblea ordinaria sia l’Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  4. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è costituito da sette componenti, compreso il Presidente, eletti secondo le modalità previste dall’art. 19.
  2. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge, a maggioranza dei voti e mediante scrutinio segreto, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Sportivo. Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare specifiche funzioni ai propri componenti o ad altri associati.
  3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
  4. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione Italiana Vela, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
  5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Art.19 – Elezione del Consiglio Direttivo

  1. Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono ogni due anni.
  2. Le elezioni devono essere indette con un preavviso di almeno dieci giorni. Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni. Pur essendo concessa la facoltà di presentare liste, gli elettori sono liberi di dare il proprio voto in favore di qualsiasi associato. Il numero massimo delle preferenze esprimibili corrisponderà al numero delle persone da eleggere, sotto pena di nullità.
  3. Dieci giorni prima delle elezioni le domande di iscrizione all’Associazione resteranno sospese.
  4. Un’apposita commissione composta di 3 membri, nominata dal Consiglio Direttivo uscente, presiede le elezioni, predispone l’elenco degli iscritti con diritto di voto, prepara le schede, si occupa dello scrutinio.
  5. Le votazioni vengono effettuate a scheda segreta e non e’ ammesso il voto per delega.
  6. La votazione dovrà essere effettuata come segue:
  1. sulla scheda vengono scritti i nomi ed i cognomi dei candidati ai quali si vuol dare il suffragio;
  2. dopo aver compilato la scheda il votante deve aver cura di piegarla in quattro e di depositarla personalmente nell’apposita urna, alla presenza della commissione prevista dal comma quattro del presente articolo, la quale prende nota dell’avvenuta votazione;
  3. la votazione ha inizio alle ore 9:30 e termina alle ore 16:30 del giorno stabilito;
  4. sono considerati nulli i voti dati a persone che non abbiamo compiuto il diciottesimo anno di età e/o non siano in regola con il pagamento delle quote sociali;
  5. sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
  1. Le lezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. Gli eletti entrano in carica immediatamente dopo l’approvazione dei verbali da parte della commissione elettorale.

Art. 20 – Dimissioni

  1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovranno essere convocate, senza ritardo, le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, nel rispetto delle modalità previste dal precedente art. 19. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
  3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovranno essere convocate, senza ritardo, le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, nel rispetto delle modalità previste dal precedente art. 19. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Art. 21 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 22 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  2. redigere, mediante il Tesoriere, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, che saranno poi presentati all’Assemblea ordinaria;
  3. indire le Assemblee ordinarie degli associati da convocarsi almeno una volta all’anno, nonché le Assemblee straordinarie;
  4. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
  5. adottare, quando necessario, provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
  6. attuare le finalità previste dall’art. 2 del presente Statuto;
  7. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
  8. vigilare sull’applicazione del presente statuto e dei regolamenti sociali.

Art. 23 – Il Presidente

  1. Il Presidente dirige l’Associazione ed è il legale rappresentante della stessa.

Art. 24 – Il Vice-Presidente

  1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 25 – Il Segretario

  1. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, si occupa delle iscrizioni all’Associazione e della tenuta del libro soci.

Art. 26 – Il Tesoriere

  1. Il tesoriere cura l’amministrazione economica dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

Art. 27 – Il Direttore sportivo

  1. Il Direttore sportivo sovrintende all’attività agonistica e didattica dell’Associazione, propone al Consiglio Direttivo, all’inizio di ogni anno, il programma dell’attività didattica e dell’attività agonistica. Egli si occupa, altresì, dell’organizzazione degli allenamenti e delle regate cui partecipano le squadre agonistiche o preagonistiche dell’Associazione.

Art. 28 – Il Collegio dei revisori dei conti

  1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di due membri effettivi ed uno supplente nominati dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
  2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile, verificando e certificando la regolare redazione da parte del Tesoriere del rendiconto consuntivo.
  3. In caso di gravi irregolarità da parte del Consiglio Direttivo nella tenuta della rendicontazione, il Collegio dei revisori dei conti potrà convocare l’Assemblea straordinaria proponendo la nomina di un commissario, determinandone i poteri e la durata.
  4. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggili, essi eleggono al loro interno un Presidente.
  5. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano, per quanto compatibili, le norme che regolano il Consiglio Direttivo.

Art. 29 – Il rendiconto

  1. Il Consiglio Direttivo redige, mediante il Tesoriere, il rendiconto preventivo e consuntivo.
  2. Il rendiconto consuntivo deve essere annualmente sottoposto al controllo del Collegio dei revisori dei conti ed approvato dall’Assemblea ordinaria.
  3. Il rendiconto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
  4. In occasione della convocazione dell’Assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno la votazione del rendiconto consuntivo, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.
  5. In caso di mancata approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell’Assemblea ordinaria, il Collegio dei revisori dei conti dovrà procedere a norma del terzo comma dell’art. 28.

TITOLO IV

PATRIMONIO, SCIOGLIMENTO E MODIFICHE STATUTARIE

Art. 30- Patrimonio

  1. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali e dagli eventuali contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.

Art. 31 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’associazione, deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
  2. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32 – Modifiche allo Statuto

  1. Eventuali modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli associati che hanno diritto al voto. Tali proposte di modifica saranno discusse dall’Assemblea straordinaria appositamente convocata. Per l’approvazione è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

TITOLO V

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORMA DI RINVIO

Art. 33 – Clausola compromissoria

  1. Tutte le controversie di natura patrimoniale insorgenti tra l’Associazione e gli associati o tra gli organi direttivi e gli associati o tra gli associati medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale, costituito secondo le regole previste dall’articolo 63 dello Statuto della Federazione Italiana Vela.

Art. 34 – Norma di rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela e in subordine le norme del Codice Civile.